Article 2 febbraio 2022

Regolamento attuativo della legge sulla responsabilità sanitaria: i nuovi requisiti minimi delle polizze assicurative

Arriva la nuova bozza di regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative. Dopo 5 anni di attesa, i professionisti sanitari possono finalmente avere delucidazioni e certezze sulla loro situazione assicurativa e sulla responsabilità sanitaria, prevista dall’articolo 10 della Legge 24/2017, detta Legge Gelli. Il Governo ha già inviato il testo alla Conferenza Stato-Regioni, ma è ancora da decidere il giorno in cui possa essere formalizzato. Sono buone, però, le premesse per sperare che l’obiettivo anelato sia stato raggiunto

Dopo anni di attesa, è stata finalmente stilata la nuova bozza di regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della Legge 24/2017, detta Legge Gelli.

L’invio alla Conferenza Stato-Regioni è già avvenuto e per ora si attende che venga formalizzata. Rispetto alla prima bozza, presentata a settembre 2019, sono state apportate alcune modifiche. In particolare, la prima novità riguarda la quantità di crediti formativi minimi richiesti per ottenere la copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale. Nel nuovo testo è stato eliminato l’obbligo da parte dei sanitari di dover disporre di almeno del 70% dei crediti formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. Questa misura, però, rimane comunque in vigore, con modalità previste dal Decreto PNRR e con riferimento temporale al triennio formativo 2023-2025.

Un’altra modifica riguarda i massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative obbligatorie per responsabilità civile verso terzi, per le strutture che si occupano anche di chirurgia, ortopedia, anestesia e parto. In particolare, è stato concordato che il massimale dovrà essere non inferiore a 5 milioni per sinistro, contro i 4 milioni del testo precedente. Inoltre, i massimali di garanzia potranno essere rideterminati annualmente.

Revocato anche il rinvio al “centro di gestione unitario” proposto nella gestione del rischio di responsabilità civile per singola struttura sanitaria, qualora si fosse deciso di gestirlo in modo accentrato.

Passando ai liberi professionisti sanitari, che operano dentro o fuori strutture sanitarie, o che esercitano la loro professione in una struttura a seguito di un’obbligazione contrattuale con un paziente, è stato sancito l’obbligo dell’assicuratore di tenerli indenni, in adempimento di un’obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, “per danni colposamente cagionati a terzi”. Il professionista sanitario, però, deve regolarmente assolvere l’obbligo formativo e di aggiornamento previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina per il triennio formativo precedente la data del fatto generatore di responsabilità. Inoltre, il libero professionista sanitario può ottenere garanzie grazie a coperture stipulate direttamente dalla struttura.

Al termine dell’esercizio della professione sanitaria, per tutti i professionisti è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e che si riferiscono a fatti generatori della responsabilità, avvenuti nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura.

Nel testo viene spiegato anche il funzionamento del Fondo rischi. Se una struttura decidesse di operare mediante assunzione diretta del rischio, essa dovrà costituire un fondo specifico a copertura dei rischi individuabili al termine dell’esercizio e che possono dar luogo a richieste di risarcimento.

Il Governo, quindi, è riuscito a concordare con le Regioni una nuova bozza del regolamento attuativo che deve stabilire i requisiti minimi delle coperture assicurative obbligatorie per i professionisti sanitari e di strutture sanitarie o sociosanitarie ed anche le regole per l’autoritenzione (cioè il non assicurarsi e coprire totalmente, o parzialmente, in proprio i costi) nel caso in cui quest’ultime decidessero di avvalersene.

Queste riportate nell’articolo sono solo alcune delle novità presenti nell’ultima bozza e che, dopo quasi cinque anni, fanno ben sperare ad una risoluzione di una parte fondamentale della legge Gelli sulla responsabilità sanitaria.

Commenti


Andrea Pastori 03.02.2022

Molto interessante

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