La Legge n. 24/2017, nota come Legge Gelli-Bianco, introduce l'obbligo assicurativo per i professionisti sanitari, oltre che per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private. Gli articoli 10 e 11 della legge stabiliscono obblighi distinti basati sul rapporto tra il sanitario e la struttura, il sanitario e il paziente, e sulle diverse specializzazioni e attività dei sanitari. È importante fornire indicazioni sugli oneri concreti per i professionisti sanitari per adempiere agli obblighi di legge e ottenere una tutela adeguata in caso di sinistro

Con la Legge n. 24/2017 c.d. Legge Gelli-Bianco, il Legislatore, agli artt. 10 e 11, ha previsto un obbligo assicurativo anche in capo agli esercenti la professione sanitaria, oltre che alle strutture sanitarie e sociosanitarie, pubbliche e private, imponendo adempimenti distinti sia in base al rapporto intercorrente tra il sanitario e la struttura e tra il sanitario e il paziente, sia in base alle diverse specializzazioni e attività dei sanitari.

In questa sede, può quindi essere utile fornire qualche indicazione in merito agli oneri in concreto spettanti agli esercenti la professione sanitaria, non solo ai fini dell’assolvimento degli obblighi di legge, ma, soprattutto, al fine di ottenere una tutela adeguata in caso di sinistro.

La prima grossa distinzione da attuare, sul punto, riguarda l’inquadramento del sanitario rispetto alla struttura e rispetto paziente. Tale inquadramento inciderà infatti sul soggetto che dovrà adoperarsi per garantire la responsabilità verso terzi dei sanitari nel caso in cui il paziente o i suoi aventi causa decidessero di agire direttamente nei confronti del medico.

Infatti:

  1. La responsabilità civile verso terzi (RCT) degli esercenti la professione sanitaria c.d. strutturati, ossia di quelli inseriti nell’organizzazione di una struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, che non abbiano assunto alcuna obbligazione direttamente con il paziente e che quindi, ai sensi dell’art. 7 della L. 24/2017, rispondono nei loro confronti a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., siano essi dipendenti o liberi professionisti, ai sensi dell’art. 10 c. 1 della citata legge, dovrà essere garantita loro dalla struttura presso la quale gli stessi sanitari operano, alternativamente, attraverso una adeguata polizza assicurativa ovvero attraverso le c.d. “analoghe misure”, ossia tramite un sistema di auto-ritenzione del rischio, fondato sulla costituzione di due specifici fondi di accantonamento (il Fondo rischi e il Fondo Riserva Sinistri).
    È dunque chiaro che il Legislatore abbia dunque voluto far ricadere sulle strutture il costo delle coperture assicurative per garantire la responsabilità civile degli esercenti la professione sanitaria che operino all’interno delle stesse, senza alcun rapporto contrattuale diretto con il paziente.

  2. La responsabilità civile verso terzi (RCT) degli esercenti la professione sanitaria che abbiano, invece, assunto un’obbligazione contrattuale direttamente con il paziente, ai sensi dell’art. 1218 c.c., ossia degli esercenti che svolgono la loro attività al di fuori di una delle citate strutture come liberi professionisti ovvero all’interno delle stesse, ma in regime libero professionale avvalendosi cioè delle medesime strutture per l’adempimento di una specifica obbligazione contrattuale assunta direttamente dal paziente, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della Legge n. 24/2017, dovrà essere coperta attraverso una adeguata polizza, che dovranno stipulare gli esercenti autonomamente, conformemente con quanto già previsto dal D.L. n. 90 convertito in Legge n. 114 dell’11 agosto 2014 e pubblicata in G.U. il 18 agosto 2014. In questo caso, i sanitari non potranno ricorrere all’alternativa delle “altre analoghe misure”.

Per tutti gli esercenti la professione sanitaria operanti, a qualunque titolo, nelle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private, oltre agli obblighi relativi alla copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT), la Legge n. 24/2017, al comma 3 dell’art. 10, ha introdotto anche un ulteriore obbligo assicurativo a carico, questa volta, degli esercenti stessi.


Tale obbligo prevede la sottoscrizione, con oneri a carico (appunto) di ciascun esercente, di una “adeguata polizza assicurativa per colpa grave”, per garantire l’efficacia delle azioni di rivalsa prevista dalla Legge Gelli-Bianco, in particolare:

  1. dall’art. 9, per l’azione di responsabilità amministrativa, per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche, e l’azione di rivalsa, per le strutture sanitarie e sociosanitarie private, qualora il paziente abbia scelto di agire nei confronti della struttura e non del sanitario e qualora quindi la struttura o la sua compagnia abbiano provveduto a pagare il risarcimento del danno per effetto di una sentenza/ordinanza ovvero di un accordo transattivo;

  2. dall’art. 12 comma 3, per l’azione di rivalsa della compagnia assicurativa in conseguenza dell’azione diretta del soggetto danneggiato nei confronti dei liberi professionisti e dei sanitari che abbiano un rapporto contrattuale con il paziente.

Quanto alle caratteristiche che dovranno avere le suddette polizze, si dovrà far riferimento, in primo luogo, all’art. 11 della L. 24/2017.

Per quanto concerne l’estensione temporale della garanzia assicurativa, il Legislatore ha infatti previsto che tutte le polizze dei sanitari garantiscano una retroattività decennale, e quindi un’operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all’impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza (secondo il regime della c.d. claims made).

Per le sole ipotesi di cessazione definitiva dell’attività professionale, per qualsiasi causa, lo stesso art. 11 ha inoltre previsto che le medesime coperture forniscano anche un ulteriore “periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatesi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della polizza”.

Tale ultrattività o postuma sarà estesa anche agli eredi dell’assicurato e non potrà essere oggetto di disdetta.


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Per i liberi professionisti che operano nel loro studio privato, la Legge concorrenza (L. n. 124/2017), entrata in vigore il 29 agosto 2017, al comma 26 dell’art. 1 ha inoltre previsto un “obbligo di offerta” da parte dell’assicuratore, in sede di contrattazione della polizza o in corso di polizza per le coperture già in essere (in tal caso, su richiesta del contraente) di una ultrattività di dieci anni, per le richieste di risarcimento riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura, «fatta in ogni caso salva la libertà contrattuale delle parti».

Per quanto concerne le ulteriori caratteristiche e requisiti minimi delle polizze di responsabilità civile verso terzi degli esercenti la professione sanitaria (es. massimali, franchigie, scoperti, disdette), la Legge Gelli-Bianco ne ha rinviato la definizione attraverso uno specifico decreto attuativo (comma 6 dell'art. 10).

Nella previsione del Legislatore, tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e, dunque, entro il 31 luglio 2017, tuttavia, in concreto tale regolamento è stato pubblicato in G.U. solo in data 01.03.2024 ed è quindi operante dal 16.03.2024 (D.M. 232/2023).
Come anticipato, con il decreto in questione, sono stati identificati massimali minimi differenziati, sulla base di classi di rischio distinte.

In particolare, per i sanitari c.d. strutturati che rispondono cioè a titolo extracontrattuale, ai sensi dell’art. 2043 c.c. che operano:

nelle strutture ambulatoriali che non eseguono esami in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati in istituti di ricovero e cura ex D.P.R. 12.01.17, compresi laboratori di analisi, le polizze dovranno prevedere un massimale minimo:

  • di 1 milione di euro per sinistro
  • di 3 milioni di euro per anno (il triplo del massimale minimo per sinistro)
  • di 3 milioni di euro per i sinistri in serie, ossia per i sinistri discendenti dallo stesso evento dannoso (il triplo del massimale minimo per sinistro)

nelle strutture che non svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia e parti, comprese strutture sociosanitarie residenziali e semi residenziali, odontoiatriche o ambulatoriali che eseguono esami in ambienti protetti, le polizze dovranno avere un massimale minimo:

  • di 2 milioni di euro per sinistro
  • di 6 milioni di euro per anno (il triplo del massimale minimo per sinistro)
  • di 6 milioni di euro per i sinistri in serie (il triplo del massimale minimo per sinistro)
    nelle strutture che svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia e parti, le polizze dovranno avere un massimale minimo:
  • di 5 milioni di euro per sinistro
  • di 15 milioni di euro per anno (il triplo del massimale minimo per sinistro)
  • di 15 milioni euro per i sinistri in serie (il triplo del massimale minimo per sinistro)

Per quanto concerne invece i sanitari liberi professionisti che abbiano assunto una obbligazione contrattuale direttamente con il paziente ex art. 1218 c.c., o perché operano nel loro studio privato o perché si sono avvalsi di una struttura pubblica o privata, sulla base di rapporto contrattuale diretto con il paziente:
se non svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia o parti, le polizze dovranno prevedere un massimale minimo:

  • di 1 milione di euro per sinistro
  • di 3 milioni di euro per anno
  • di 3 milioni di euro per i sinistri in serie
    se invece svolgono chirurgia, ortopedia, anestesiologia o parti, le polizze dovranno prevedere un massimale minimo:
  • di 2 milione di euro per sinistro
  • di 6 milioni di euro per anno
  • di 6 milioni euro per i sinistri in serie.


Per le polizze di colpa grave ex art. 10 c. 3 della Legge 24/2017, il massimale minimo, per sinistro e per anno, dovrà essere pari al triplo della RAL del sanitario, calcolata in relazione all’importo maggiore tra l’anno di inizio della condotta che è stata causa dell’evento e l’anno immediatamente precedente o successivo.

Tale limite minimo dovrà essere maggiore per i liberi professionisti che rispondono a titolo contrattuale, non operando il limite quantitativo delle tre volte la RAL nell’ambito della rivalsa prevista dall’art. 9 della Legge Gelli-Bianco.

Tutti gli anzidetti massimali minimi dovranno essere garantiti per le polizze sottoscritte ex novo, a fara data dal 16.03.2024, data di entrata in vigore del D.M. 232/2024.

Per le polizze, invece, che a tale data prevedono il tacito rinnovo o che comunque sono oggetto di precedente convenzione con durata che si protrae oltre tale data, il Legislatore ha previsto a carico degli Assicuratori un termine massimo di adeguamento entro l’1.03.2026, ossia entro 24 mesi dalla pubblicazione del decreto, salva naturalmente la possibilità di rinegoziare le condizioni con la compagnia.

Interessante rilevare che tutte le polizze in questione, per tutto il periodo di vigenza della polizza e per il periodo di postuma, non potranno essere oggetto di recesso, ossia di disdetta, da parte dell’assicuratore, se non nel caso di condotta gravemente colposa dell’assicurato, reiterata dall’esercente la professione sanitaria, accertata con sentenza definitiva e che, in concreto, abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Parimenti, per le polizze di responsabilità civile verso terzi (RCT), in caso di responsabilità solidale dell’assicurato, l’assicurazione dovrà sempre prevedere la copertura della responsabilità per intero, salvo il diritto di surroga o regresso nei confronti dei condebitori solidali.